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22 Novembre 2024 07:33

Referendum costituzionale: una guida “giornalistica” al voto

Le risposte alle domande più frequenti: il regolamento, il quorum, i quesiti per i quali gli elettori sono chiamati a esprimersi nella consultazione del 4 dicembre. Come potrebbe cambiare l'assetto istituzionale.

Quando si voterà?

Si voterà il 4 dicembre 2016, in un giorno solo, dalle 7 alle 23. A differenza dei referendum abrogativi (come quello recentemente,fallito, sulle Trivelle) per il referendum costituzionale non è previsto un quorum. Possono votare tutti i cittadini maggiorenni. In ogni caso, quindi, sia se andiate o meno a votare il prossimo 4 dicembre, una decisione verrà comunque presa: il risultato sarà valido qualunque sia la partecipazione al voto.

 

Su quale quesito?

CdG quesito referendumIl quesito del referendum del 4 dicembre ha già superato un ricorso presentato dal Movimento 5 stelle e da Sinistra Italiana ed anche quello di Valerio Onida l’ex presidente della Corte Costituzionale . Il testo, dunque, sarà anche favorevole al governo, ma è corretto. È stato cioè scritto rispettando la legge 352 del 25 maggio 1970  che, all’articolo 16, prevede e stabilisce che il quesito, in caso di referendum costituzionale, debba citare l’elenco degli articoli modificati (che in questo caso sono molti) oppure il nome della legge.
Se la maggioranza è quindi stata furba, lo è stata al momento di presentazione della legge, quando ha scelto un titolo ammiccante, puntato sulle “disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione”, formulazione riportata esattamente parola per parola  sulla scheda .

Chi ha votato la riforma?

I gruppi politici che hanno sostenuto la “riforma Boschi” sono il Partito Democratico, Area popolare, Centro democratico (il partito di Bruno Tabacci) e Civici e innovatori, che è l’ultima trasformazione di Scelta Civica. Hanno votato a favore anche 23 parlamentari del Gruppo misto, tra cui i deputati di Ala, il gruppo scissionista di Forza Italia guidata da Denis Verdini.Questo, almeno, è stato al momento dell’ultimo voto dato dalla Camera, per la seconda lettura conforme. Il 12 aprile 2016,  a due anni esatti dalla sua presentazione in Senato, 15 aprile 2014 – la Camera ha infatti approvato la riforma con 361 sì, 7 no mentre il resto dei contrari sono usciti dall’aula.

CdG patto nazareno

Non è però sempre stato così, cosa che dal comitato del Sì non smettono di ricordare, accusando di incoerenza e calcolo politico chi ha cambiato idea nel corso delle votazioni. Forza Italia, ad esempio, votava compatta le prime versioni della legge, frutto – successivamente modificato – del “Patto del Nazareno“: alla prima votazione in Senato infatti furono 40 i SI dei senatori del partito di Silvio Berlusconi.

Ma il Parlamento era legittimato a modificare la Carta?

È uno degli argomenti più virali del comitato del No: secondo i quali il Parlamento italiano è un parlamento illegittimo perché incostituzionale è la legge con cui è stato eletto. In realtà Non è così. Se infatti è vero che il “Porcellum” è stato dichiarato incostituzionale (tant’è che, insieme alla riforma costituzionale il Parlamento ha approvato anche una nuova legge elettorale: l’Italicum) è vero anche che la sentenza n. 1 del 2014 della Corte ha dichiarato legittimo il Parlamento. Scrive la Corte: “Le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti”. Quindi elezioni valide, e Camere legittimate a legiferare: “Le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare“.
CdG consulta
Si può tranquillamente ovviamente discutere e dissentire eventualmente, dell’opportunità di non limitarsi all’approvazione di leggi ordinarie e di una nuova legge elettorale, lasciando le riforme costituzionali ad un prossimo Parlamento, magari eletto, questa volta, rispettando – come invita la sentenza della Corte – i principi costituzionali, senza cioè “una oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica”.

Ma quali sono le principali novità?

La riforma modifica le competenze e la composizione del Senato, non abolendolo, ma superando, almeno formalmente, il modello del bicameralismo paritario. Sono però moltissimi gli articoli modificati con questa riforma, che tocca quindi aspetti diversi, non tutti citati nel quesito che finirà sulla scheda. Oltre all’abolizione del Cnel e alla revisione del Titolo V (con una nuova divisione dei poteri tra Stato e regioni e l’eliminazione del riferimento alle province) si cambiano, ad esempio, anche gli istituti referendari, le leggi di iniziativa popolare, l’elezione del presidente della Repubblica e dei giudici della Corte costituzionale.
CdG aula senato repubblica

Sarà un “Senato di nominati” il nuovo Senato oppure  la “camera delle autonomie” di cui parla Renzi ?

Membri del nuovo Senato saranno 21 sindaci (uno per regione, due per il Trentino) e 74 consiglieri regionali. Ci sono poi i senatori di nomina “presidenziale”, che quindi non saranno più a vita ma dureranno in carica soltanto 7 anni. Quindi, i nuovi senatori in tutto saranno 100 e non percepiranno indennità, anche se ci sarà un rimborso spese di cui ancora non si può calcolare il costo.Non esiste, però, una legge elettorale per l’elezione del nuovo Senato. Ed è questo il motivo di tante discussioni soprattutto tra i democratici, minoranza e maggioranza del Pd. Quello che è certo è che sarà una camera eletta indirettamente. Saranno infatti i consigli regionali – dice la costituzione riscritta – a decidere chi dovrà fare avanti e indietro con Roma, “in conformità alle scelte espresse dagli elettori”.

Essendo solo due gli eletti per regione, comunque, è facile prevedere che uno sarà della maggioranza e uno dell’opposizione regionale: sistema che però difficilmente si sposa con l’assetto (almeno) tripolare della politica italiana.

I consiglieri e i sindaci, diventati senatori, resteranno in carica per la durata del loro mandato locale e, pur rappresentando il loro territorio, non hanno alcun vincolo con l’istituzione d’appartenenza. Il Senato, così, cambierà spesso la sua composizione e fino al 2022 sarà formato da consiglieri e sindaci eletti senza che nessun elettore potesse immaginare di ritrovarseli – part-time – a Roma e con l’immunità.

I nuovi senatori avranno l’immunità parlamentare?

Sì. I membri del Senato non potranno esser intercettati né arrestati senza l’autorizzazione del Senato.

È vero che  il bicameralismo paritario finirà ?

Formalmente sì. Approvata la riforma, ad esempio, sarà solo la Camera ad accordare la fiducia ai Governi e palazzo Madama non avrà più voce in capitolo né sullo stato di guerra (lo decide la Camera a maggioranza assoluta) né sui trattati internazionali né sulla approvazione di provvedimenti come l’amnistia o l’indulto. Al Senato, però, restano molte competenze i cui confini, nonostante un lunghissimo e complicato articolo 70, si potranno comprendere solo una volta in vigore. Restano infatti di competenza bicamerale le leggi costituzionali, le leggi sull’elezione del senato e quelle che incidono sull’ordinamento di regioni, comuni e città metropolitane, definizione questa abbastanza larga. Il Senato, peraltro su richiesta di un terzo dei senatori, può  sempre comunque avanzare proposte di modifiche alle leggi approvate alla Camera.

Ma la “navetta” costituiva veramente un ostacolo ?

Il meccanismo della lettura conferme, che innesca la “navetta”, cioè l’andirivieni della legge tra Camera e Senato, non è certo un problema, e quando c’è un accordo politico all’origine,  non rallenta l’approvazione di una legge . Almeno questo è quanto dicono i dati. Il Parlamento ha infatti approvato molto rapidamente leggi anche controverse. Noti sono gli esempi della riforma pensionistica di Elsa Fornero, approvata in sedici giorni; del Lodo Alfano, per cui ne servirono 20; o del jobs act, con Renzi che a dicembre 2014, da marzo, aveva già superato quello che si credeva un tabù: l’articolo 18. Tutto questo è stato possibile e realizzabile con estrema velocità parlamentare in quanto  la maggioranza parlamentare – che chiaramente spesso coincidente con quella di Governo – si è mostrata compatta, anche se spesso forzata dai frequenti voti di fiducia.

La navetta è invece, sicuramente, uno strumento molto efficace nelle mani di chi vuole fermare una legge, quando si fatica già in partenza a trovare i numeri o quando la legge mette in difficoltà la maggioranza di Governo. Sapete, ad esempio, che la legge sul cognome materno non è mai stata definitivamente approvata e che il Senato la tiene ferma da più di un anno? Ecco.

Quando una maggioranza non c’è o quando il governo non si impone, dunque, tutto si complica. Ma avere una sola Camera parlamentare, non è certamente una garanzia sul fronte delle liti e dei veti. Le leggi – come già accade peraltro – potranno fermarsi o incagliarsi nelle commissioni parlamentari e quindi non arrivare mai al voto. La legge sulla Cannabis, ad esempio, – per attenersi alla recente cronaca  – è stato portata in aula, alla Camera dove i numeri sarebbero in teoria più comodi, ma subito rispedita in Commissione per non aprire fratture nella maggioranza.

Per le leggi quindi che hanno un consenso, insomma, la navetta non è un problema: nella XVII legislatura, secondo quanto certifica Openpolis, su 252 sono 50 le leggi (cioè il 19,84% del totale) per cui sono state necessarie più di due approvazioni, rallentando di conseguenza i tempi di approvazione. Le altre, banalmente, non avevano i numeri.

Come cambiano referendum e legge di iniziativa popolare?

Come detto, il referendum costituzionale è senza quorum e così rimane con la riforma. Quello abrogativo, invece, cambia. Oggi la consultazione è valida se partecipa almeno il 50 per cento dell’elettorato, cosa ormai difficile anche per le elezioni. Dopo il 4 dicembre, se vinceranno i sì, sarà uguale se il comitato promotore ha raccolto 500mila firme. Se arriva a 800mila firme, invece, il quorum scende: serve a in questo caso la maggioranza degli elettori dell’ultima tornata elettorale.

La riforma cita poi i referendum propositivi, rimandando i dettagli a una successiva legge. Sarà però più complicato presentare proposte di legge di iniziativa popolare. Oggi servono 50mila firme, ne serviranno 150mila. In cambio si promettono regolamenti parlamentari più vincolanti che portino cioè effettivamente in discussione le leggi, che generalmente finiscono in un cassetto.

Chi eleggerà il presidente della Repubblica ?

Attualmente ad oggi il presidente della Repubblica viene eletto in seduta comune da Deputati, Senatori ed i  58 delegati delle Regioni. Con la riforma, se la vedranno solo Deputati e Senatori. E se fino a all’elezione di Sergio Mattarella a capo dello Stato, per i primi tre scrutini sono serviti i due terzi, dopodichè la maggioranza assoluta degli aventi diritto, con la riforma serviranno i due terzi degli aventi diritto fino al quarto scrutinio, poi i tre quinti. Dal settimo, invece, la sfida si fa più semplice: sempre i tre quinti, ma dei votanti.

A proposito di organi di garanzia, con la riforma cambia anche l’articolo 135, quello sull’elezione della Corte Costituzionale. Mentre sino ad oggi Camera e Senato hanno eletto in seduta comune un terzo dei 15 membri, se dovesse passare il referendum tre saranno eletti dalla Camera e due dal nuovo Senato, separatamente.

Cosa si intende quando si parla di “Combinato disposto”?

È l’effetto della riforma costituzionale e dell’Italicum che, per chi ci si appella, avrebbe effetti troppo maggioritari, che preoccupano proprio pensando ai nuovi meccanismi di elezione del Presidente della Repubblica e della Corte costituzionale.

Ma il Governo avrà più poteri?

La riforma non tocca poteri, definizioni o competenze del governo. Ma il Governo oltre ai voti di fiducia, ormai frequentissimi, avrà un nuovo strumento, questo sì, per imporre un provvedimento al Parlamento. È stata infatti introdotta la novità del “voto a data certa”, che il Governo può richiedere su disegni di legge che reputa “essenziali” per l’attuazione del suo programma. In quel caso Camera e Senato hanno in tutto 70 giorni per approvare o respingere un provvedimento.
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