La legge di Stabilità 2013 (art. 1, comma 527, legge n. 228/2012) ha introdotto una sanatoria per le cartelle esattoriali di importo fino a 2.000 euro (comprensivo di quota capitale e interessi), con riferimento ai ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, prevedendone l’annullamento automatico decorsi 6 mesi dall’entrata in vigore della norma. Nella sostanza, la norma dispone l’annullamento d’ufficio delle somme iscritte a ruolo al ricorrere delle seguenti condizioni:
– si deve trattare di ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999;
– ai fini dell’individuazione dei ruoli da annullare, l’importo di 2.000 euro si calcola considerando solamente tre componenti dell’iscrizione al ruolo, ossia il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione al ruolo e le sanzioni.
La disposizione non specifica la natura dei ruoli da annullare con la conseguenza che rientra nella sanatoria qualunque tipo di somma iscritta al ruolo (tra cui, ad esempio, contributi previdenziali, tributi locali, ecc.). La norma, inoltre, faceva rinvio ad un successivo decreto per la definizione delle modalità operative relative alla comunicazione delle somme annullate agli enti titolari e al rimborso delle eventuali spese esecutive sostenute dagli agenti della riscossione.
A tal fine, il D.M. 15 giugno 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dispone che l’elenco delle quote riferite ai suddetti crediti annullati è trasmesso dall’agente della riscossione all’ente creditore su supporto magnetico, ovvero in via telematica in conformità alle specifiche tecniche indicate nell’allegato 1 del provvedimento. Le quote contenute nell’elenco di cui al comma 1 sono automaticamente discaricate senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore e sono eliminate dalle scritture contabili dello stesso.
Allo stesso modo, l’agente della riscossione è tenuto a trasmettere agli enti creditori l’elenco dei crediti di ammontare superiore alla soglia, in conformità alle specifiche tecniche contenute nell’allegato 2, specificando le quote che, alla data di entrata in vigore del decreto, non sono interessate da procedure esecutive avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero, da dilazioni di pagamento. Diversamente, le quote interessate dai suddetti eventi devono essere comunicate seguendo le modalità indicate nell’allegato 3.
Rimborsi agli enti creditori in 10 o 20 rate
Infine, il decreto dispone che le spese per le procedure esecutive poste in essere dagli agenti della riscossione relativamente alle quote interessate dallo sgravio sono rimborsate nella misura prevista dalla legge tempo per tempo vigente:
– in 10 rate annuali, senza interessi, con riferimento alle spese relative a ruoli erariali;
– in 20 rate annuali, senza interessi, con riferimento alle spese relative a ruoli non erariali.