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3 Luglio 2024 03:32
3 Luglio 2024 03:32

Sarà più difficile per i pubblici ministeri sequestrare un telefonino

Spetterà ad un giudice autorizzare i magistrati inquirenti ad acquisire il contenuto di uno smartphone anche per tutelare soggetti terzi non coinvolti nelle indagini

È in progetto un cambio sulle misure che riguardano “la disciplina del sequestro degli smartphone”. Lo annuncia a Radio 24 il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il quale aggiunge: “oggi nel cellulare non ci sono solo le conversazioni, c’è una vita intera, quindi questa non può essere messa nelle mani di un pubblico ministero che con una firma se ne impossessa e magari dopo non vigila abbastanza sulla sua divulgazione“.

Con un emendamento concordato, la maggioranza rafforza, il disegno di legge depositato a palazzo Madama, dal senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin che prevede una stretta ai pm sul sequestro dei telefonini, che ormai contengono la “vita intera” di una persona. Con la modifica proposta si anticipa il controllo del giudice sull’attività di acquisizione dei dati disposta dai pubblici ministeri a maggiore tutela della privacy dell’indagato e dei soggetti che sono terzi rispetto al procedimento.

il senatore Pierantonio Zanettin (Forza Italia)

Non solo: il testo prevedendo maggiori garanzie nella fase dell’acquisizione dei dati, consente ai difensori e ai consulenti tecnici dell’indagato di partecipare alla dinamica della duplicazione dei dati e di formulare le proprie critiche in via preliminare rispetto alla fase del processo, stabilisce che solo le informazioni considerate rilevanti debbano finire nel fascicolo processuale e prevede, di fatto, che tutto ciò che equivale a vera e propria corrispondenza – come i carteggi mail e le conversazioni attraverso messaggi e WhatsApp – sia soggetto, per modalità di conservazione e di utilizzo – alle regole del codice che riguardano le ‘più tradizionali’ intercettazioni.

Depositato stamane dal relatore, il senatore di Fratelli d’Italia, Sergio Rastrelli – il che apre i termini per il deposito di eventuali sub e la possibilità, chiesta dalle opposizioni, di audizioni – il testo introduce nel codice di procedura penale un nuovo articolo, il 254 ter sul “Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute” e dispone che: nel corso delle indagini preliminari, il gip, “a richiesta del pubblico ministero, dispone con decreto motivato il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, o di memorie digitali, necessari per la prosecuzione delle indagini in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto del criterio di proporzione. Il decreto che dispone il sequestro e’ immediatamente trasmesso, a cura della cancelleria, al pubblico ministero, che ne cura l’esecuzione“.

Sergio Rastrelli senatore di Fratelli d’Italia

Quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, “il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero”. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, deve chiedere al giudice “la convalida del provvedimento e l’emissione del decreto previsto entro quarantotto ore”. Entro cinque giorni dal deposito del verbale di sequestro, il pubblico ministero “avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, la persona offesa dal reato e i relativi difensori, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico per la duplicazione del contenuto dei dispositivi” o “delle memorie digitali in sequestro, e della facoltà di nominare consulenti tecnici”.

Analizzati i contenuti, anche quelli presi da remoto, il pm procede con decreto motivato al sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi strettamente pertinenti al reato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessita’ e proporzione”, si legge.

“In caso di sequestro di comunicazioni, di conversazioni o di corrispondenza informatica inviate e ricevute si applicano, in quanto compatibili”, le regole che valgono per la conservazione, l’utilizzo in altri procedimenti e i divieti previsti per le vere e proprie intercettazioni telefoniche disciplinati dagli articoli del codice di procedura penale. I dati informatici sono conservati fino alla sentenza o al decreto penale di condanna non più soggetti a impugnazione. Ma gli interessati, “quando i dati, le informazioni e i programmi contenuti nel duplicato non sono necessari per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha disposto o convalidato il sequestro”, che decide in camera di consiglio. Inoltre, i difensori nonché i consulenti tecnici della parte “hanno diritto di partecipare allo svolgimento delle operazioni di duplicazione e di formulare osservazioni e riserve”. Sul testo, secondo quanto si apprende, dal Pd arriverebbero preoccupazioni sul possibile indebolimento degli strumenti di prevenzione per i reati di corruzione e per il contrasto alla mafia.

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