di Alessandra Monti
Il Senato ha approvato la riforma del processo civile con 201 voti favorevoli e 30 contrari. In Aula erano presenti 232 parlamentari, di cui 231 votanti. Il provvedimento, sul quale il governo ha posto il voto di fiducia, passerà ora alla Camera per l’approvazione definitiva. Tra le novità più in vista figurano la revisione della disciplina per la risoluzione alternativa delle controversie e l’istituzione del Tribunale per la famiglia. Ecco cosa prevede la riforma della ministra Marta Cartabia.
La riforma vuole semplificare i procedimenti civili nelle forme e nei tempi, per garantire risposte più veloci ai cittadini e favorire l’attrazione degli investimenti stranieri. Ruota intorno agli impegni assunti dal Governo con l’Europa nel Pnrr, l’obiettivo è arrivare a ridurre del 40% i tempi dei procedimenti.
FAMIGLIA E VITTIME DI VIOLENZA – Istituzione di un rito unitario in luogo della frammentazione dei procedimenti in materia di famiglia, decisa valorizzazione delle tutele nelle ipotesi di violenza familiare e domestica a salvaguardia delle vittime. Valorizzata anche la mediazione familiare e la figura del curatore speciale a tutela del minore quando vi sia il rischio di un pregiudizio per lo stesso. Verrà istituito il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie: tribunali circondariali ed un tribunale distrettuale quale organo centrale.
Il Tribunale della Famiglia – I tribunali per i minorenni non verranno soppressi, ma bensì trasformati in ultime nuove e centrali articolazioni, per valorizzare le loro specializzazioni. Il tribunale della famiglia sarà supportato anche da un ufficio del processo, costituito da giudici onorari, le cui competenze saranno un valore aggiunto sia per le sedi circondariali che distrettuali. Il disegno di legge prevede l’istituzione di un rito unitario per la materia della famiglia, implementando la mediazione familiare e il ruolo del curatore speciale a tutela del soggetto minore di età, nelle fattispecie che presentano il rischio di un pregiudizio per lo stesso. E’ istituito il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, composto da tribunali circondariali e un tribunale distrettuale, frutto della trasformazione dei tribunali per i minorenni.
Donne vittime di violenza – Tra gli obiettivi delle nuove norme, anche favorire la rapidità di provvedimenti a tutela della donna vittima di violenza e del minore, con novità inerenti l’iter per l’affido del bambino in case famiglia (opzione residuale), o quello sull’ordine di protezione, per allontanare il convivente violento. In casi di violenza – emersi nei procedimenti civili – il giudice civile fino ad ora non aveva strumenti di valutazione, ma demandava al giudice penale. Ora, invece, può raccordarsi con quello del penale e può condurre i primi accertamenti. La nuova disciplina intende velocizzare l’iter deputato all’emanazione dei provvedimenti posti a tutela della donna vittima di violenza e del minore. Previsti strumenti di raccordo tra giustizia civile e penale, sulla tematica in parola. Inoltre, ove un minore rifiuti di incontrare un genitore, il giudice sentito lo stesso e assunta ogni informazione ritenuta necessaria, accerta con urgenza le cause del rifiuto e assume i provvedimenti nel superiore interesse del minore. Viene garantito che gli eventuali incontri tra i genitori e il figlio siano accompagnati dai servizi sociali, se necessario, e non compromettano la sicurezza della vittima.
Genitore violento – Se un minore rifiuta di incontrare un genitore, “il giudice sentito il minore e assunta ogni informazione ritenuta necessaria, accerta con urgenza le cause del rifiuto e assume i provvedimenti nel superiore interesse del minore, tenendo conto – nella determinazione dell’affidamento dei figli e degli incontri con i figli – di eventuali episodi di violenza. In ogni caso, viene garantito che gli eventuali incontri tra i genitori e il figlio siano, se necessario, accompagnati dai servizi sociali e non compromettano la sicurezza della vittima“.
Stop alla Pas – Viene escluso il ricorso da parte dei consulenti alla teoria della sindrome da alienazione parentale (Pas, già rigettata dalla Cassazione a maggio) in base alla quale alcuni minori sono stati tolti alle madri. Il consulente “si attiene ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica senza effettuare valutazioni su caratteristiche e profili di personalità estranee agli stessi“.
Semplificazione dei procedimenti – La riforma intende introdurre dei termini intermedi che seguono gli atti introduttivi, finalizzati a definire domande, eccezioni, richieste di prova. Introdotti dei termini intermedi dopo gli atti introduttivi per definire le domande, le eccezioni e le richieste di prova. In questo modo alla prima udienza il giudice potrà imprimere alla causa il suo corso. Viene semplificata anche la fase decisoria (con la soppressione, ad esempio, dell’udienza di precisazione delle conclusioni) e stabilizzate alcune innovazioni telematiche introdotte durante l’emergenza Covid, quali le udienze a trattazione scritta e udienze da remoto. Facilitata nella tempistica anche la fase decisoria, dove verrà eliminata l’udienza di precisazione delle conclusioni. Le udienze a trattazione scritta e le udienze da remoto diverranno strutturali e non più solo modalità eccezionali.
PRIMO GRADO E APPELLO – Tra le novità del processo di primo grado anche l’ordinanza immediata di accoglimento o di rigetto, reclamabile e non idonea al giudicato. Alla prima udienza le parti devono presentarsi personalmente e il giudice predispone una calendarizzazione del processo, fissando la seconda udienza entro 90 giorni.Nel grado di appello, vengono previste la restrizione delle possibilità di sospendere l’efficacia della sentenza di primo grado, la razionalizzazione del filtro in appello e la valorizzazione della figura del consigliere istruttore. L’impugnazione in appello che non presenta ragionevole probabilità di essere accolta, verrà dichiarata manifestamente infondata. Prevista l’ammenda con un range tra 250 e 10.000 euro per le impugnazioni, contro l’esecuzione della sentenza, che risulteranno infondate.
PRIMA UDIENZA DIVENTA “VERA” – All’atto di citazione chi inizia la causa deve esporre subito “i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda”, indicando anche “i mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e dei documenti che offre”. Anche la persona citata in giudizio nella comparsa di risposta deve “proporre tutte le sue difese e prendere posizione sui fatti”, indicando anch’egli “i mezzi di prova e i documenti“.
PRIMA DELL’UDIENZA – Inoltre prima dell’udienza l’attore deve presentare ulteriori documenti e memorie a fronte delle eccezioni sollevate dal convenuto, o precisare i mezzi di prova, pena la decadenza del processo. Alla prima udienza le parti devono presentarsi personalmente e il giudice stabilisce subito un calendario del processo, con la successiva udienza entro 90 giorni.
APPELLO, SANZIONI PER IMPUGNAZIONI INFONDATE – L’impugnazione in secondo grado “che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta” sarà “dichiarata manifestamente infondata”, con tale decisione “assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata”. Le impugnazioni infondate contro l’esecuzione della sentenza sono sanzionate con ammenda da 250 a 10.000 euro.
CASSAZIONE – NEL GIUDIZIO IN CASSAZIONE, oltre all’affermazione dei principi di chiarezza e sinteticità negli atti introduttivi, vengono semplificati i riti, abolita la sezione filtro (con attribuzione a tutte le sezioni del potere di filtro) e ridotte le ipotesi di decisione con pubblica udienza. Viene poi introdotto il rinvio pregiudiziale in Cassazione: il giudice può investire direttamente la Corte nelle ipotesi di questioni di puro diritto, nuove, di particolare importanza, che presentino gravi difficoltà interpretative, e abbiano carattere seriale. istituito il cd. rinvio pregiudiziale in Cassazione: il giudice, in via diretta, potrà investire la Suprema Corte delle questioni di mero diritto, nuove, di particolare importanza, che presentino gravi problematicità ermeneutiche, e con indole seriale.
LAVORO – LE CONTROVERSIE SUL LAVORO AVRANNO LA PRIORITA’. Abolizione del doppio binario creato dalla legge Fornero, con un unico procedimento per i licenziamenti, con previsione di una corsia preferenziale per la trattazione della questione dell’eventuale reintegrazione nel posto del lavoro rispetto agli altri temi eventualmente connessi.
RITI ALTERNATIVI PER ALLEGGERIRE TRIBUNALI – Per mediazione, negoziazione assistita o arbitrati sono previsti incentivi fiscali quali ad esempio l’incremento della misura dell’esenzione dal bollo, lo scarico dalle tasse del compenso dell’avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, e di altre spese processuali; l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita. Se il tentativo di conciliazione fallisce le prove raccolte saranno utilizzate nel processo.
CONDOMINIO – L’AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi: l’accordo di conciliazione o la proposta del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale.
CASE PIGNORATE – Saranno velocizzate le procedure del pignoramento e della vendita delle case del debitore che non paga (purché non vi abiti). Ci saranno anche norme antiriciclaggio nelle aste per evitare che esse diventino lavatrici di denaro sporco; istituita anche un Banca dati con gli offerenti nelle aste, per evitare che gli immobili finiscano in mano alle mafie