di Silvia Signore
Non sono valide le multe per eccesso di velocità se l’Autovelox non è stato “omologato“, ma solo “approvato“. Lo ha deciso e chiarito la Cassazione, con la propria ordinanza odierna n. 10505/2024 che ritiene illegittima la prassi finora applicata dalla Polizia Stradale e da quella Locale. La Corte Suprema fa riferimento all’articolo 142 comma 6 del Codice della strada che prevede esplicitamente che le apparecchiature di rilevamento debbano essere “debitamente omologate”, garantendo così una maggiore trasparenza ma anche certezza nell’elevazione delle multe stradali. Per omologazione si intende una sorta di collaudo che deve essere fatto una sola volta su tutti gli autovelox. Una procedura di taratura indispensabile per verificare il corretto funzionamento dell’apparecchio.
L’omologazione ministeriale autorizza, infatti, la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza all’ex- Ministero per lo Sviluppo economico, mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa, al pari dell’approvazione – ha anche natura necessariamente tecnica.
Tutto questo vuol dire che gli Autovelox devono essere sottoposti ad accurati test in laboratorio prima di ricevere l’omologazione ministeriale. Sinora il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva sempre sostenuto fino ad oggi, con la propria circolare n. 8176/2020 che “approvazione e omologazione” sono la stessa cosa, effettuando così un’unica attività per entrambi i requisiti. Ma una circolare ministeriale che è fonte del diritto di rango secondario non può prevalere sul Codice della strada, che invece è componente di rango primario, trattandosi di una legge.
Per questo motivo e dopo la decisione odierna della Cassazione, le multe elevate attraverso Autovelox solo “approvati” sono da considerarsi illegittime. Cosa possono fare ora gli automobilisti? Il ricorso può essere presentato entro 60 giorni dal ricevimento del verbale dinanzi al Prefetto, o entro 30 dinanzi al giudice di pace. Per tutte le multe che risalgono a un periodo antecedente, invece, si è verificata una sorta di sanatoria.
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