ROMA – E’ cambiato ancora una volta il modello di autodichiarazione che certifica lo spostamento dei cittadini in Italia, “zona protetta”, necessario a causa della pandemia coronavirus. Il Governo ha deciso di aggiungere al “vecchio” modulo un nuovo paragrafo che contiene una voce in più: la quarantena.
Adesso ogni persona è tenuta a dichiarare anche di non trovarsi nelle condizioni di positività da COVID-19 (art. 1, comma 1, lett. c, del D.P.C.M. 8 marzo 2020). Condizione che reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena.
Cliccando QUI potrete scaricare in PDF, la nuova autocertificazione aggiornata al 17 marzo scorso . Il nuovo modello inoltre prevede anche che l’operatore di polizia controfirmi l’autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In questa maniera il cittadino viene esonerato dall’onere di allegare all’autodichiarazione la fotocopia del proprio documento di identità.
modulo_autodichiarazione_17.3.2020Qualora qualcuno non disponga di una stampante, il modulo di autocertificazione può essere anche fornito dalla Forze dell’ ordine in occasione dei controlli.
SANZIONI PENALI SE SI DICHIARA IL FALSO
Va ricordato che chiunque dichiari il falso incorre in pesanti sanzioni penali. Tutte le domande e le risposte ad ogni dubbio sul Decreto #IoRestoACasa, sono disponibili sul sito del Governo, con una pagina in continuo aggiornamento in seguito all’entrata in vigore del DPCM dell’11 marzo 2020, che spiega tutte le misure adottate in Italia per contenere la diffusione del virus COVID-19.
Poichè l’Italia intera è zona protetta , la Polizia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza svolgono controlli su tutta la Penisola e prendono visione delle autocertificazioni, con la possibilità di ulteriori e successivi accertamenti. Proprio per questo in caso di false dichiarazioni scatterà la denuncia per inosservanza di un provvedimento dell’autorità. La quale prevede anche una denuncia per reati dolosi contro la salute pubblica.
Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale. E si ricorda a tale proposito che tale disposizione prevede che “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a 206 euro”.