di Valentina Taranto
Il Garante per la protezione dei dati personali ha accolto il ricorso di un iscritto al socialnetwork Facebook che si era rivolto all’Autorità dopo aver contattato il social network ed aver ricevuto una risposta ritenuta insoddisfacente. L’iscritto ha denunciato di essere stato vittima di minacce, tentativi di estorsione, sostituzione di persona da parte di un altro utente di Facebook, il quale, dopo aver chiesto e ottenuto la sua “amicizia“, avrebbe inizialmente intrattenuto una corrispondenza confidenziale, poi sfociata nei tentativi di reato. E’ a causa di un profilo falso che ha preso il via una vicenda, spesso ricorrente, questa volta portata all’attenzione dell’Autorità guidata da Antonello Soro, immediatamente intervenuta con il provvedimento n. 56 dell’11 febbraio scorso
Il denunciante ha sostenuto, inoltre, che il “nuovo amico” – visto il suo rifiuto di sottostare alle richieste di denaro – avrebbe creato un falso account, utilizzando i suoi dati personali e la fotografia postata sul suo profilo, dal quale avrebbe inviato a tutti i contatti Facebook dell’interessato fotomontaggi di fotografie e video gravemente lesivi dell’onore e del decoro oltre che della sua immagine pubblica e privata. L’interessato ha quindi chiesto quindi la cancellazione e il blocco del falso account, nonché la comunicazione dei suoi dati in forma chiara, anche di quelli presenti nella pagina “fake” cioè falsa.
Prima di intervenire nel merito, il Garante per la protezione dei dati personali, anche alla luce della direttiva 95/46/ec e delle sentenze della Corte di giustizia europea “Google spain” del 13 maggio 2015 e “Weltimmo” del 1 ottobre 2015, ha innanzitutto affermato la competenza dell’Autorità italiana sulla vicenda in esame, ritenendo applicabile il diritto nazionale. La multinazionale americana, infatti, è presente sul territorio italiano con una propria organizzazione stabile Facebook Italy srl ed un rappresentante legale, la cui attività è inestricabilmente connessa con quella svolta da Facebook Ireland Ltd che ha effettuato il trattamento di dati contestato.
Il garante italiano ha quindi accolto le tesi del denunciante ritenendolo quindi , in base alla normativa italiana, legittimato ad accedere a tutti i dati che lo riguardano compresi quelli presenti e condivisi nel falso account. Ed ha quindi ordinato a Facebook di comunicare all’interessato tutte le informazioni richieste entro un termine preciso. L’Autorità non ha invece ritenuto opportuno ordinare alla società la cancellazione delle informazioni, poiché esse potrebbero essere valutabili in sede giudiziaria
Il socialnetwork Facebook adesso sarà tenuto comunicare a un proprio utente tutti i dati che lo riguardano – informazioni personali, fotografie, post – anche quelli inseriti e condivisi da un falso account, il cosiddetto “fake“. Non solo: la società di Mark Zuckemberg dovrà “bloccare” il fake ai fini di un eventuale intervento da parte della magistratura. E’ quanto ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali nella sua prima pronuncia nei confronti del colosso web, nella quale afferma la propria competenza a intervenire a tutela degli utenti italiani. Il socialnetwork dovrà, inoltre, fornire all’iscritto, in modo chiaro e comprensibile, informazioni anche sulle finalità, le modalità e la logica del trattamento dei dati, i soggetti cui sono stati comunicati o che possano venirne a conoscenza.
Una buona notizia per la legalità, ma pessima per i soliti dementi e vigliacchi che si nascondono dietro l’anonimato aprendo profili finti (“fake“) o usando nomi frutti della propria fantasia malata e perversa. La Polizia Postale delle Comunicazioni infatti è già da tempo al lavoro a seguito di alcune nostre denunce. E non vediamo l’ora di poter incontrare questi vigliacchi in un aula di Tribunale e scrivere delle loro future sentenze di condanna.