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22 Luglio 2024 11:24
22 Luglio 2024 11:24

Unione Camere Penali Italiane : “Processo ILVA-Ambiente Svenduto, lesa dalla Corte la dignità della difesa”

La Corte Assise rigetta istanza rinvio di un legale ammalato. L'Unione Nazionale delle Camere Penali Italiane si rivolge al Ministro della Giustizia, al Procuratore Generale di Taranto ed al Consiglio Superiore della Magistratura "per quanto di loro competenza".

ROMA – La Giunta nazionale dell’Unione delle Camere Penali Italiane con un comunicato ha stigmatizzato e contestato la decisione assunta nei giorni scorsi dalla Corte d’Assise di Taranto di rigettare l’istanza di legittimo impedimento per motivi di salute presentata dall’avv. Pasquale Annicchiarico (componente del collegio difensivo del processo per il presunto disastro ambientale causato dall’ Ilva) e contestualmente ha trasmesso gli atti al Ministro della Giustizia, al Procuratore Generale di Taranto ed al Consiglio Superiore della Magistratura “per quanto di loro competenza“.

L’ordinanza della Corte d’Assise di Taranto secondo le Camere penali Italiane era “lesiva della dignità della funzione difensiva“, in quanto l’avvocato Annicchiarico aveva presentato documentazione medica attestante “un serio problema legato alle sue corde vocali” con conseguente “prescrizione dell’obbligo terapeutico dell’assoluto silenzio per almeno un mese“.

L ‘Unione delle Camere Penali evidenzia che i giudici della Corte d’Assise di Taranto, invece hanno “ritenuto di poter esprimere giudizi sulla vita privata del difensore, fino a censurare ‘la grave negligenza del difensore paziente’, che per una sua trascuratezza avrebbe colpevolmente concorso a determinare la recidiva della patologia, non avendo svolto con diligenza i necessari esercizi di logoterapia dopo un primo intervento chirurgico del 2013“.

Delibera Camera Penale_Taranto

Con un comunicato ufficiale l’ Unione delle Camere Penali ha contestato che “Affermare infatti, come fa apertis verbis la Corte di Assise di Taranto, che la voce serva al difensore solo ove questi debba procedere alla discussione, e non invece nella fase della formazione della prova, che come è a tutti noto si concretizza sia nelle interlocuzioni difensive – non di rado vivaci e concitate – in relazione alla ammissibilità delle domande poste al teste dal Pubblico Ministero e dalle altre parti processuali, sia nello svolgimento del controesame e comunque di qualunque evenienza processuale che imponga al difensore di svolgere argomentazioni, richieste, o istanze di sorta, equivale ad esprimere una idea gravemente offensiva della funzione difensiva, oltre che del tutto contrastante con il dettato normativo e con i valori del contraddittorio propri del giusto processo; che appare, inoltre, inaccettabile l’affermazione della Corte secondo la quale il diritto del difensore a partecipare all’udienza senza limitazioni e condizionamenti di sorta, nella pienezza delle proprie condizioni di salute, debba considerarsi  “non solo, rispetto alle esigenze di speditezza del processo”, ma addirittura rispetto alla sua innegabile “rilevanza sociale” categoria quest’ultima priva del necessario rilievo processuale, appartenendo la stessa a considerazioni di natura sociologica o politica in nessun modo opponibili alla intangibilità del diritto costituzionale del libero esercizio del magistero difensivo

Beniamino Migliucci

Il presidente dell’Unione Camere Penali, Beniamino Migliucci, ha dichiarato che “l’ordinanza della Corte di Assise di Taranto, a prescindere da ogni valutazione giuridica in ordine alla sua fondatezza, sulla quale ovviamente la Giunta non ha titolo a pronunciarsi, appare costruita, da un lato su inammissibili valutazioni della vita privata del difensore, medianti giudizi di ‘negligenza terapeutica‘ davvero sorprendenti, sia per la arbitrarietà scientifica di quel giudizio, sia per la evidente, assoluta inaccessibilità degli stessi alla cognizione ed alla competenza giurisdizionale; e dall’altro – conclude Migliuccisu una ancor più inammissibile, svalutazione, marginalizzazione e mortificazione della funzione del difensore nel processo“.

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